Art. 37.
(Espropriazione mobiliare).

      1. In materia di espropriazione mobiliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinati, la possibilità di espropriazione dell'azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) possibilità di nomina di un amministratore giudiziario;

          b) possibilità di vendita unitaria dell'azienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata;

 

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          c) impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell'azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e per la coltivazione del fondo agricolo.