1. In materia di espropriazione mobiliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinati, la possibilità di espropriazione dell'azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di nomina di un amministratore giudiziario;
b) possibilità di vendita unitaria dell'azienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata;
c) impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell'azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e per la coltivazione del fondo agricolo.